1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini ed accertamenti, informando in merito la regione o la provincia autonoma competenti;
b) verifica, per conto della regione o della provincia autonoma, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;
c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta od indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo, informando, in merito, la regione o la provincia autonoma competenti.
4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento